Art. 4.
(Disposizioni di attuazione).

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione delle disposizioni della legge medesima.
      2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Banca d'Italia accredita il valore di tutti i crediti in suo possesso in frazioni uguali sui conti di cittadinanza esistenti al momento.
      3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le operazioni della Banca d'Italia devono essere effettuate in osservanza della prescrizione della non riduzione

 

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del valore dei crediti e del patrimonio in possesso della Banca stessa.